(1) L’articolo 9/bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:
“Art. 9/bis (Aiuti)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta provinciale può, sentito il Comitato provinciale per le comunicazioni, concedere alle emittenti radiotelevisive locali e ai portali informativi online locali aiuti sotto forma di contributi a fondo perduto, per la realizzazione e la diffusione di contenuti incentivabili. Mediante la concessione di contributi è possibile incentivare anche la valorizzazione e la diffusione di musica altoatesina e sostenere i talenti, i musicisti, i compositori e i produttori.
2. La Giunta provinciale definisce le attività di cui al comma 1 e le modalità di finanziamento e di svolgimento dei controlli periodici circa i contributi concessi, in osservanza del diritto dell’Unione europea.”