Linee guida per lo sfalcio di canneti, fragmiteti e prati da strame ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (Tutela della natura)
I seguenti criteri sono da rispettare in caso di anticipo del periodo di sfalcio
L’anticipo del periodo di sfalcio di canneti, fragmiteti e prati da strame puó essere autorizzato in determinati casi giustificati o disposto in caso di necessità, purché sia necessario per il mantenimento delle caratteristiche di questi habitat.
Deve essere valutato lo sviluppo/la successione della vegetazione della superficie negli ultimi anni (aumento della copertura arbustiva e/o di Cannuccia di palude)
Deve essere valutata la copertura di piante concorrenziali come la Cannuccia di palude e alcune specie legnose (ad es. salici) che possono determinare la scomparsa di specie vegetali eliofile.
Il periodo di sfalcio va determinato in modo che specie vegetali rare o minacciate vengano favorite nei confronti delle specie dominanti o invasive.
La maturazione dei semi delle specie vegetali igrofile deve essere in gran parte conclusa.
L’anticipo dello sfalcio non deve in nessun caso compromettere specie animali rare o minacciate. Il periodo di cova degli uccelli e il ciclo riproduttivo e di sviluppo (ad es. degli insetti) deve essere rispettato.
Il suolo non deve essere danneggiato dalle attrezzature con le quali viene effettuato lo sfalcio.