1. La Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande approvate, nonché in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.
2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.
3. Durante il controllo viene presa visione della documentazione contabile in originale e si verificano la veridicità delle dichiarazioni presentate e l’effettivo e regolare svolgimento delle azioni formative agevolate. Il controllo è effettuato:
a) tramite sopralluoghi;
b) mediante richiesta di specifica documentazione.
4. Delle operazioni di controllo e del relativo esito è redatto apposito verbale.
5. Le persone beneficiarie sono tenute a sottoporsi ai controlli e alla vigilanza della Ripartizione provinciale Intendenza scolastica italiana.
6. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
7. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda o in qualsiasi altro atto o documento presentato, o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.