1. Il contributo erogato alla persona richiedente è considerato reddito e come tale è soggetto a tassazione ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR), e successive modifiche.