1. Possono beneficiare dei contributi:
a) lavoratori e lavoratrici dipendenti, residenti in provincia di Bolzano e che prestano la propria attività lavorativa presso un datore di lavoro privato, in una sede aziendale in provincia di Bolzano, nell’ambito di un rapporto di lavoro disciplinato da contratti collettivi conclusi per il settore privato;
b) persone residenti in provincia di Bolzano, in possesso dello stato di disoccupazione e immediatamente disponibili ad accettare una congrua offerta di lavoro.
2. Le persone richiedenti devono essere in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda di contributo.
3. Non possono beneficiare dei contributi:
a) dipendenti pubblici;
b) titolari d’azienda, imprenditori e imprenditrici;
c) liberi professionisti e libere professioniste;
d) presidenti di cooperativa nonché soci e socie non dipendenti;
e) dipendenti dell’ente che eroga la formazione per la quale si richiede il contributo;
f) persone che, benché beneficiarie di un contributo ai sensi dell’articolo 1 nello stesso anno solare, non ne hanno usufruito senza giustificato motivo;
g) tutte le persone non indicate al comma 1.
4. Il contributo è concesso alle persone richiedenti che frequentano il corso di formazione di propria iniziativa e che pagano personalmente la relativa quota di partecipazione.