1. Sull’area pertinenziale di edifici abitativi è ammessa la costruzione di legnaie destinate esclusivamente al deposito di materiale combustibile solido per riscaldamento.
2. Per legnaie ai sensi delle presenti direttive si intendono tettoie con una superficie massima di 1 m² per 15 m² di superficie abitabile dell’edificio. L'altezza non può essere superiore a 2,5 m.
3. La costruzione di legnaie è soggetta a permesso di costruire da parte dell’autorità competente.