1. La domanda di concessione e liquidazione dell’aiuto può essere presentata un'unica volta all’Ufficio Frutti- viticoltura della Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 30 settembre 2021.
2. La domanda deve contenere almeno i dati, le dichiarazioni e gli impegni seguenti:
a) la denominazione o il nome e la partita IVA/il codice fiscale del/della richiedente;
b) il fatturato registrato per l’attività di cui all’articolo 2 nell'ultimo esercizio finanziario prima della presentazione della domanda;
c) un contratto valido di locazione, noleggio o deposito con la precisa indicazione del canone mensile e della capienza della struttura o dei contenitori, espressa in ettolitri vino; tale contratto può essere inoltrato anche entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, ma la sua validità deve iniziare a decorrere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
d) la quantità di uva trasformata (quintali) e di vino ottenuto dalla trasformazione (ettolitri) nell’ultimo esercizio finanziario prima della presentazione della domanda;
e) la dichiarazione del/della richiedente, se ha presentato o intende presentare, per la conservazione del vino, un’altra domanda di agevolazione per la locazione di strutture o per il deposito nonché per il noleggio di contenitori e, in caso affermativo, l’indicazione del tipo di agevolazione richiesta o che intende richiedere e dell’ufficio o ente presso il quale è stata o sarà presentata la domanda.
3. Nella domanda di aiuto il/la richiedente deve inoltre dichiarare ogni ulteriore aiuto “de minimis” ricevuto a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013, e successive modifiche, o di altri regolamenti “de minimis”, durante i due esercizi finanziari precedenti e durante l’esercizio finanziario in corso.
4. L’Ufficio Frutti-viticoltura della Ripartizione provinciale Agricoltura verifica l’ammissibilità della domanda, la regolare presentazione della stessa, nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti. Accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato il massimale di cui all’articolo 1, comma 3, e che sussistano i requisiti previsti per la concessione dell’aiuto stesso.