1. Se in sede di verifica dei documenti di spesa presentati per la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione in riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per l’importo corrispondente e la sua riduzione proporzionale.
2. Se, invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, oppure in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.