1. Nei seguenti casi il direttore/la direttrice della Ripartizione Personale dispone l’esclusione dalla procedura concorsuale:
a) se non vengono prestati quattro mesi di servizio effettivo ed attività formativa e di sostegno effettiva con il bambino o con la bambina nel periodo previsto, a meno che la prova pratica poteva essere comunque svolta;
b) se viene disatteso l’obbligo di partecipare alla procedura concorsuale;
c) se viene interrotta la partecipazione alla procedura concorsuale;
d) se vengono ignorate le disposizioni previste dalla procedura concorsuale o dalla commissione d’esame;
e) se non vengono rispettate le eventuali misure di sicurezze per lo svolgimento della procedura concorsuale in relazione a stati di emergenza epidemiologici, pubblicati sul sito internet della Ripartizione Personale;
f) se il personale non si presenta nelle date fissate per le prove d’esame, ferma restando la possibilità di un solo rinvio per la prova orale per giustificati motivi, riconosciuti dall’amministrazione.
2. Tranne nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’esclusione dalla procedura concorsuale per due volte comporta l’esclusione permanente dalla graduatoria, fatta salva la sopraccitata possibilità di presentare la domanda prima per il rinvio della partecipazione alla procedura concorsuale per motivi giustificati, riconosciuti dall’amministrazione.
3. Nel caso dell’esclusione permanente dalla graduatoria, l’incarico attuale rimane valido fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro.