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1. È approvata una misura straordinaria per sostenere le associazioni culturali locali di volontariato che sono membri di una federazione a livello provinciale. La misura, dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e limitata all’anno 2021, mira a rafforzare il volontariato culturale locale. Essa consiste nella concessione, da parte della ripartizione provinciale rispettivamente competente in materia di cultura, di un contributo straordinario una tantum fino a un massimo di 1.000,00 euro ad associazione per la realizzazione di attività/manifestazioni culturali a livello locale. Le associazioni per le quali viene presentata domanda non devono essere necessariamente iscritte nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato.
2. Il contributo straordinario di cui al punto 1 è concesso, a causa dell’emergenza epidemiologica, in base ai “Criteri per l’incentivazione di attività e investimenti culturali e artistici da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 886 del 9 agosto 2016, di seguito denominati criteri di incentivazione, nonché secondo i seguenti criteri aggiuntivi, in deroga ai criteri di incentivazione:
a) il contributo non rientra nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto viene concesso per iniziative locali i cui destinatari potenziali sono limitati al livello locale;
b) il contributo può ammontare fino al 95 per cento della spesa ammessa, nei limiti dell’importo massimo di cui al punto 1;
c) la domanda deve essere presentata, in forma collettiva, dalla rispettiva federazione di appartenenza e corredata, in deroga all’articolo 13, comma 3, dei criteri di incentivazione, di quanto segue:
1) nome delle associazioni culturali locali;
2) descrizione delle attività/manifestazioni pianificate a livello locale;
3) spese preventivate ed entrate previste;
4) periodo di realizzazione.
3. Le domande di concessione del contributo straordinario possono essere presentate dopo l’approvazione della presente deliberazione e per un periodo di tre mesi dall’approvazione stessa.
4. La ripartizione provinciale rispettivamente competente in materia di cultura valuta le domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti, eventualmente con l’ausilio di esperti o esperte. I contributi sono concessi fino all’esaurimento dell’importo complessivo stanziato per la presente misura.
5. Il direttore della ripartizione provinciale rispettivamente competente in materia di cultura dispone, con apposito decreto, l’impegno di spesa del contributo straordinario. La liquidazione dell’anticipazione o del contributo avviene in base ai criteri di incentivazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.