Criteri per la concessione di contributi in caso di danni a immobili o infrastrutture causati da terremoti, valanghe, smottamenti o inondazioni
1. I presenti contributi disciplinano, ai sensi dell’articolo 50 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, la concessione di contributi per l'eliminazione di danni a immobili o infrastrutture a prevalente carattere agrario o forestale, causati da terremoti, valanghe, smottamenti o inondazioni.
1. Possono beneficiare dei contributi di cui ai presenti criteri le persone giuridiche e le persone fisiche, singole o consociate, anche in forma di interessenza e similari, che siano proprietarie o affittuarie di immobili o infrastrutture a prevalente carattere agrario o forestale.
1. Sono ammessi a contributo gli interventi diretti all'eliminazione dei danni causati da terremoti, valanghe, smottamenti di terreni o inondazioni a immobili o infrastrutture a prevalente carattere agrario o forestale realizzate o realizzabili con l'aiuto di leggi di incentivazione agrarie o forestali.
1. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 percento delle spese riconosciute ammissibili e comunque non può superare l'importo di euro 25.000.
2. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per gli stessi interventi.
1. La domanda deve essere presentata entro due mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso ovvero da quella in cui cessa l'evento stesso, qualora si tratti di un evento che perdura nel tempo.
1. La domanda di concessione del contributo, sottoscritta dalla persona fisica o dal/dalla legale rappresentante della persona giuridica richiedente, deve essere presentata presso l'ispettorato forestale territorialmente competente, di seguito denominato Ispettorato forestale. La domanda, da compilare secondo il modello predisposto dall’Ufficio provinciale Economia montana, deve contenere una breve descrizione della situazione esistente prima dell'evento dannoso, con l'indicazione del comune e della località in cui lo stesso si è verificato, della sua natura e dei danni arrecati, nonché delle misure atte ad eliminarli.
2. Qualora il richiedente sia una persona giuridica privata o pubblica, alla domanda deve essere allegata una copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda stessa.
1. In caso di domanda incompleta, l’Ispettorato forestale invita per iscritto il richiedente a presentare i documenti o le informazioni mancanti, fissando un termine non superiore a 15 giorni.
2. Accertata la completezza della domanda e della documentazione allegata, l'Ispettorato forestale esegue, mediante un sopralluogo da parte di un funzionario/una funzionaria a tal fine incaricato/incaricata, una verifica tecnica al fine di accertare se i lavori, per i quali viene chiesto il contributo, rientrano fra quelli finanziabili e procede alla valutazione tecnica ed economica dell'intervento.
3. Ultimata l'istruttoria, l'Ispettorato forestale trasmette la domanda e la documentazione allegata alla direzione della Ripartizione provinciale Foreste per il parere tecnico-economico di cui all’articolo 1 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche.
4. I lavori non possono essere comunque iniziati prima del parere tecnico-economico di cui al comma 3, salvo che siano urgenti e indifferibili.
1. Nella concessione dei contributi si segue di norma l'ordine cronologico delle domande presentate. Se, in sede di verifica tecnica, si accerta una situazione di indifferibilità o urgenza dovuta ad adempimenti imposti dalla pubblica amministrazione, alla distruzione o al cattivo stato di un immobile o di un’infrastruttura oppure a condizioni socio-economiche particolarmente gravi del richiedente, si può prescindere dall’ordine cronologico, dando priorità agli interventi indifferibili rispetto a quelli urgenti.
1. Il contributo concesso è liquidato dall’Ufficio provinciale Economia montana previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte di un funzionario/una funzionaria dell’Ispettorato forestale appositamente incaricato/incaricata.
2. L'ammontare del contributo deve essere liquidato in proporzione ai lavori effettivamente eseguiti ed accertati.