1. Nell’ottica della promozione della famiglia, la Provincia sostiene iniziative socio-pedagogiche qualificate di assistenza e accompagnamento per bambini e ragazzi nei periodi di chiusura delle scuole o, nei giorni di frequenza scolastica, durante il pomeriggio.
2. La Provincia promuove lo sviluppo, l'efficienza, la continuità e la qualità delle iniziative socio-pedagogiche al fine di sostenere la conciliabilità tra famiglia e lavoro e, allo stesso tempo, lo sviluppo, le competenze personali e sociali e l'inclusione di bambini e ragazzi. Attraverso un dialogo costante con le famiglie, si dovrebbe stabilire una comunità educativa e relazionale funzionale fra l’altro a individuare le potenzialità dei bambini e dei ragazzi, a promuovere la gioia e l'interesse per l'apprendimento e a potenziare la loro capacità comunicativa.
3. A tali scopi la Provincia promuove in particolare la creazione di reti che coinvolgano le risorse presenti localmente sul territorio, riconoscendo ai Comuni e alle Comunità comprensoriali di riferimento uno specifico ruolo di regia e di coordinamento nonché di promozione delle iniziative suddette, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettere d), f e g), della legge. Attraverso il lavoro di rete, si dovrebbe stimolare e promuovere l'efficienza e la continuità delle offerte in loco.