1. Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi, le imprese individuali, le società di persone o di capitali che svolgono in provincia di Bolzano un’attività artigianale, industriale, commerciale, di servizi, di pubblico esercizio o di affittacamere privato ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.
2. I beneficiari di cui al comma 1 devono soddisfare i requisiti richiesti alle imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. I beneficiari devono inoltre:
a) avere iniziato l’attività entro il 31 marzo 2021;
b) in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata, avere realizzato dall’attività/dalle attività di cui al comma 1 un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro, considerando che:
1) nel caso di imprese individuali, libere e liberi professionisti o lavoratrici e lavoratori autonomi, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili di cui ai relativi quadri per la determinazione del reddito derivanti dalle attività continuative quale libero professionista o d’impresa (quadri RG, RE, RF e LM);
2) nel caso di società, al reddito imponibile (quadri RG, RE e RF) si devono aggiungere i compensi Co.co.co. dei soci, che in sede di determinazione del reddito erano stati portati in detrazione, senza superare i 50.000,00 euro;
3) nel caso di società con più di un socio e di studi associati l’importo complessivo di cui al punto 2) è aumentato a 85.000,00 euro;
4) nel caso di imprese familiari il reddito imponibile derivante dall’attività, che è dato dalla somma del reddito imponibile (quadri RG e RF) dell’imprenditore e dei suoi collaboratori famigliari, non può superare l’importo di 85.000,00 euro;
5) le imprese che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° ottobre 2019 devono aver realizzato, entro il 31.3.2021, un fatturato medio per ogni mese di attività di almeno 700,00 euro;
3. I sussidi sono concessi in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) un calo del fatturato di almeno il 30 per cento nel periodo 1 ottobre 2020 - 31 marzo 2021, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute e dei corrispettivi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Sono esclusi gli importi derivanti dalla cessione di cespiti. Ai fini del raffronto il fatturato del periodo 1.10.2020 – 31.3.2021 deve essere maggiorato dei seguenti importi:
1) dei contributi percepiti in forza dell’articolo 1 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Ristori);
2) dei contributi percepiti in forza dell’articolo 2 del decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149 (cd. Ristori bis);
3) dei contributi percepiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, 172;
4) dei contributi percepiti in forza dei criteri “COVID-19 - Sussidi a imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti”, di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 699 del 15 settembre 2020, e successive modifiche, nella misura di un quarto dell’importo complessivo;
5) dei contributi spettanti in forza dei criteri “COVID-19 – Sussidi a favore di palestre, centri fitness e corsi di danza” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 289 del 30 marzo 2021 nella misura di un quarto dell’importo complessivo.
Qualora il richiedente abbia sospeso la propria attività nel periodo 1.10.2019 – 31.3.2020 per più di 30 giorni a causa di malattia, congedo parentale, inagibilità della propria sede operativa o per altri gravi motivi, il raffronto verrà fatto con il fatturato dell’anno precedente.
b) i richiedenti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° ottobre 2019 possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri senza dover dimostrare eventuali cali del fatturato, fermo restando che devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
4. Sono esclusi dai sussidi:
a) gli studi associati, qualora tutti o alcuni delle libere e dei liberi professionisti che li costituiscono presentino autonomamente richiesta per beneficiare di un sussidio di cui ai presenti criteri;
b) i soggetti di cui al comma 1 il cui fatturato, nell’esercizio finanziario 2019, non raggiunge i 15.000,00 euro, salvo coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° ottobre 2019;
c) le imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014). In deroga a quanto precede, i sussidi possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
d) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
e) i soggetti che abbiano reso in precedenti domande di sussidio Covid 19 dichiarazioni non veritiere o abbiano omesso informazioni dovute.