1. Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le lavoratrici e i lavoratori autonomi, le imprese individuali, le società di persone o di capitali, di seguito denominati cumulativamente imprese, che svolgono in provincia di Bolzano una o più attività tra quelle indicate ai commi 2 e 3. Tali attività devono essere svolte quale attività principale e il fatturato da esse derivante deve rappresentare almeno il 70 per cento del fatturato totale dell’impresa richiedente.
2. Hanno diritto a richiedere i sussidi le imprese che svolgono una delle seguenti attività:
a) gestione di palestre – codice ATECO 93.13.00;
b) corsi sportivi – codice ATECO 85.51.00, limitatamente ai corsi sportivi svolti nell’ambito di palestre e centri fitness;
c) corsi di danza – codice ATECO 85.52.01.
3. Hanno inoltre diritto a richiedere i sussidi le imprese che svolgono attività diverse da quelle di cui al comma 2, ma riconducibili per tipologia alle stesse e comunque strettamente attinenti alla categoria delle attività motorie svolte in ambienti chiusi, quali yoga o pilates, purché tali imprese abbiano dovuto sospendere la propria attività secondo le specifiche disposizioni previste per le imprese di cui al comma 2.
4. I beneficiari di cui al presente articolo devono soddisfare i requisiti previsti per le grandi, medie o piccole imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché i seguenti ulteriori requisiti:
a) in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (relativa all’esercizio 2019), avere ricavato almeno il 70 per cento del fatturato dall’attività o dalle attività per cui viene richiesto il sussidio; tale fatturato non deve essere inferiore a 30.000,00 euro. Qualora il richiedente abbia sospeso la propria attività nell’anno 2019 per più di 30 giorni a causa di malattia, congedo parentale, inutilizzabilità dell’immobile o per altri gravi motivi, i requisiti di cui al presente comma verranno verificati sulla base della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
b) aver subito un calo del fatturato di almeno il 40 per cento nel periodo complessivo marzo, aprile, maggio, novembre e dicembre 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute e degli incassi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Sono esclusi gli importi derivanti dalla cessione di cespiti. Sono altresì considerate ai fini della determinazione del fatturato del suddetto periodo le agevolazioni, le indennità e le eventuali altre erogazioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 concesse a fondo perduto dalla Provincia Autonoma di Bolzano o da altri enti pubblici, anche se non ancora liquidate. Qualora il richiedente abbia sospeso la propria attività nell’anno 2019 per più di 30 giorni a causa di malattia, congedo parentale, inutilizzabilità dell’immobile o per altri gravi motivi, il raffronto verrà fatto con ill fatturato dell’anno precedente.
5. I richiedenti che hanno iniziato l’attività di cui ai commi 2 o 3 a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono beneficiare del sussidio anche a prescindere dai requisiti del fatturato minimo di 30.000 euro di cui al comma 4, lettera a), e del calo di fatturato pari ad almeno il 40 per cento di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono escluse dai sussidi:
a) le imprese che al 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014). In deroga a quanto precede, i sussidi possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
c) le imprese che prima del 31 dicembre 2019 risultavano in liquidazione, in quanto l’attività ordinaria risultava interrotta a causa di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
d) le imprese che hanno ottenuto un sussidio ai sensi dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle piccole imprese” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 15 aprile 2020, n. 270, se tale sussidio è almeno pari al 50 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4.