1. Le prestazioni dei Servizi sociali nell'ambito delle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo costituiscono un servizio dell'area socio-pedagogica di base del distretto sociale.
2. Le qualifiche idonee all’erogazione delle prestazioni di inserimento lavorativo sono:
a) educatore/educatrice sociale, educatore professionale socio-pedagogico/educatrice professionale socio-pedagogica e educatore/educatrice per persone con disabilità;
b) istitutore/istitutrice e educatore/educatrice al lavoro o qualifiche professionali equipollenti;
c) assistente sociale;
d) operatore/operatrice socioassistenziale e assistente per persone con disabilità.
3. Il personale qualificato svolge i seguenti compiti:
a) disbrigo dei compiti assegnati ai Servizi sociali nell'ambito dell’inserimento lavorativo;
b) attivazione, con un approccio olistico, degli operatori e delle operatrici cui compete l'accompagnamento degli/delle utenti, anche negli ambiti abitare, inclusione sociale, gestione del tempo libero.
4. Per svolgere questi compiti il personale qualificato deve essere in possesso delle seguenti conoscenze e capacità:
a) conoscenze specifiche nell’ambito della riabilitazione lavorativa;
b) capacità di lavoro in team e di collaborazione interdisciplinare;
c) capacità di strutturare ed eseguire autonomamente un progetto.