1. Sono a totale carico dell’Amministrazione provinciale i seguenti interventi:
a) la sistemazione di scoscendimenti e scivolamenti, il drenaggio volto a stabilizzare il terreno, le opere paravalanghe e, in genere, la sistemazione a scopo protettivo del suolo, comprese le misure connesse;
b) la ricostruzione di boschi con prevalente funzione protettiva, comprese le misure connesse;
c) i rimboschimenti, la prevenzione a tutela dai danni da selvaggina e le cure colturali, comprese le misure connesse;
d) le misure inerenti alla regolamentazione dell’esercizio del pascolo nei boschi;
e) le misure a tutela del bosco e di piante forestali da danni biotici e abiotici, dai quali possa derivare un pericolo per la collettività;
f) il pronto intervento in conseguenza di eventi meteorici eccezionali o calamità naturali per il ripristino dei danni alle opere realizzate o realizzabili dalla Ripartizione provinciale Foreste;
g) le infrastrutture per la protezione di mandrie e greggi dai grandi predatori.
2. I seguenti interventi sono a carico dei soggetti che ne beneficiano nella percentuale di partecipazione finanziaria indicata nella rispettiva categoria:
a) opere inerenti alla viabilità forestale nei boschi di protezione: 15%;
b) opere inerenti alla viabilità forestale nei boschi di produzione: 25%;
c) opere inerenti alla viabilità alpicola: 20%;
d) opere inerenti alla viabilità rurale: 15%;
e) opere di miglioramento del pascolo: 30%.
3. La percentuale di partecipazione finanziaria di cui al comma 2 può essere aumentata, qualora sussistano:
a) condizioni tecniche favorevoli, fino al 10%;
b) buone possibilità finanziarie del soggetto beneficiario, fino al 5%.
4. La percentuale della partecipazione finanziaria di cui al comma 2 può essere diminuita, qualora sussistano:
a) significative difficoltà tecniche, fino al 10%;
b) limitate possibilità finanziarie del soggetto beneficiario, fino al 5%.