1. Per predisporre le proposte da sottoporre alla Giunta provinciale, la commissione deve redigere un elenco per ogni tipologia di onorificenza con l’indicazione delle persone da candidare.
2. Gli elenchi delle candidature sono stilati principalmente sulla base delle domande pervenute.
3. La commissione, indipendentemente dalle domande pervenute, può tuttavia proporre anche persone che hanno dato un particolare contributo nei vari settori del volontariato a favore della collettività o che si sono distinte per i servizi esemplari resi in attività pubbliche e private nei campi di cui all’articolo 3, comma 3, e per le quali non sono state presentate domande o sono state presentate meno domande meritevoli di considerazione.
4. Gli elenchi possono riportare un numero di candidature non superiore al numero massimo stabilito dalle direttive del Land Tirolo per le onorificenze previste per le cittadine e i cittadini residenti in provincia di Bolzano o per persone originarie o discendenti di persone originarie della provincia di Bolzano.
5. In linea di massima devono essere trasmesse annualmente al Governo del Land Tirolo tre proposte per l’Alta onorificenza, nove per la Croce al Merito e 27 per la Medaglia al Merito, salvo modifiche.
6. La commissione può anche decidere di presentare un numero di proposte minore rispetto al numero massimo previsto.
7. Gli elenchi delle candidature redatti dalla commissione devono contenere una descrizione generale e sintetica delle attività e dei servizi per i quali si ritiene che le singole persone meritino l’onorificenza.
8. La commissione inoltra alla Giunta provinciale gli elenchi entro la data indicata da quest’ultima.