(1) I pediatri possono sostenere l’Azienda Sanitaria per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi discendenti dalla legge n. 119/2017 nell’attività della somministrazione dei vaccini negli appositi ambulatori dei Servizi di Igiene dell’Azienda Sanitaria.
(2) Tutta la parte organizzativa dell‘attività vaccinale di cui alla presente intesa è espletata dall’Azienda Sanitaria.
(3) Gli orari in cui i pediatri svolgono l‘attività di sostegno alla campagna vaccinale nei locali dell’Azienda Sanitaria sono da concordare tra i pediatri e l’Azienda Sanitaria.
(4) I compensi per l‘attività dei pediatri all’interno delle strutture aziendali sono erogati dall’Azienda Sanitaria su base oraria.
(5) Per la remunerazione si concorda un importo orario onnicomprensivo di Euro 71,44 (settantuno//44).
(6) I pediatri che vaccinano nel proprio ambulatorio possono dichiarare la propria disponibilità a vaccinare anche gli assistiti che non risultano nei propri elenchi. La prestazione viene remunerata secondo l’allegato A (prestazioni aggiuntive).
(7) Rimangono salvi dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo gli incarichi già esistenti nel settore delle vaccinazioni.