(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale (di seguito CA) per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana si stabilisce che la CA e l’assistenza ai turisti svolta dai medici di assistenza primaria, così come previsto dall’articolo 55 del vigente ACN per i MMG, si estende di norma anche agli assistibili in carico ai pediatri.
(2) Qualora ci sia la volontà della o del pediatra e ci sia l’accordo con il referente dell’AFT dei MMG del distretto sanitario, il pediatra può essere incluso nella CA nei giorni festivi e prefestivi, e pagato con gli importi previsti per i MMG.
(3) I pediatri di libera scelta su base volontaria si dichiarano disponibili a collaborare alla CA di cui al comma 1, al fine di migliorare il servizio secondo le seguenti modalità:
(4) CA notturna nei giorni feriali:
(5) In caso di particolari esigenze assistenziali l’Azienda Sanitaria può fare accordi con le OO.SS. relativi alla CA nei giorni festivi e prefestivi.