(1) Con decorrenza dall’anno 2021 la predisposizione della graduatoria provinciale dei pediatri per titoli utile ai fini dell’espletamento delle attività convenzionali dei medici pediatri avviene secondo le modalità previste dal vigente ACN.
(2) La graduatoria provinciale dei pediatri di libera scelta è resa pubblica mediante pubblicazione sui siti internet della Provincia e dell’Azienda Sanitaria.
(3) In aggiunta ai requisiti previsti al comma 2 dell’articolo 15 ACN in Provincia come requisito essenziale ai fini dell’inclusione in graduatoria dei medici pediatri è richiesto anche il rispetto delle vigenti norme sull’obbligo di bilinguismo.
(4) Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza all’assistenza pediatrica che l’Azienda Sanitaria non sia riuscita a coprire ai sensi dell’articolo 33 e ai sensi all’articolo 39, comma 12 ACN, questa, al fine di poter continuare a garantire l’assistenza sanitaria ai pazienti in età pediatrica, sulla base delle domande vi presentate, può conferire incarichi a tempo determinato della durata fino ad un anno.
(5) Gli incarichi di cui al comma 4 e l’eventuale proroga di un incarico provvisorio sono da conferire seguendo criteri di precedenza da stabilirsi in Comitato aziendale e nel rispetto dell’articolo 37 ACN.