Criteri in materia di ricomposizione fondiaria
1. I presenti criteri disciplinano i presupposti e le modalità di esecuzione della ricomposizione fondiaria nell’ambito della proprietà fondiaria agricola, in attuazione dell’articolo 32 e seguenti della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, recante “Norme in materia di bonifica”, e successive modifiche.
2. Per procedere a una ricomposizione fondiaria nell’ambito della proprietà fondiaria agricola è necessaria una superficie agricola utilizzata (SAU) di almeno 100 ettari; sono invece escluse dalla ricomposizione fondiaria le superfici adibite a bosco, pascolo e alpeggio, catalogate come tali ai sensi del manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA). La superficie agricola utilizzata (SAU) e il manuale APIA sono regolamentati ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, e successive modifiche.
3. In linea di principio sono escluse dalla ricomposizione fondiaria le superfici adibite a bosco, pascolo e alpeggio, fatte salve le superfici strettamente necessarie a tale scopo e sentito il parere del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica.
4. In caso di realizzazione di un’opera di bonifica di interesse provinciale o di un’opera pubblica che modifichi significativamente e in senso negativo le proprietà agricole interessate, la relativa ricomposizione fondiaria può essere eseguita in deroga ai requisiti minimi di cui sopra.
5. Oltre che alle suddette disposizioni la ricomposizione fondiaria deve tenere conto della vigente normativa inerente ai vincoli paesaggistici e conseguentemente rispettare i criteri di conservazione e valorizzazione del paesaggio naturale e culturale; il procedimento deve essere eseguito di concerto con gli uffici provinciali competenti in materia.