1. I vantaggi economici possono essere concessi a enti, fondazioni, associazioni, incluse le associazioni temporanee di scopo (ATS) di cui all’articolo 36, cooperative e comitati, anche temporanei di scopo, di seguito denominati cumulativamente organizzazioni, che:
a) non perseguono scopo di lucro;
b) operano sul territorio provinciale;
c) per statuto sono impegnate in attività di promozione della conoscenza della seconda lingua o delle lingue straniere. I contributi per progetti e i relativi contributi integrativi possono essere concessi anche alle organizzazioni che per statuto sono impegnate in attività culturali o giovanili.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono svolgere da almeno un anno attività continuativa nel relativo settore in provincia di Bolzano, in quanto è necessaria, in via preliminare, un’approfondita valutazione sull’effettiva valenza formativa e sulla capacità di programmazione delle iniziative progettate, nonché sull’opportunità di ampliare il ventaglio e la tipologia dell’offerta sul territorio provinciale.
3. Le iniziative per le quali si presenta domanda devono essere destinate alla collettività e non solo ai propri soci e socie, ed escludere qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, di disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.
4. L’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti finanziati devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
5. Per ottenere i predetti vantaggi economici, le associazioni dovranno avere almeno nove soci/socie. Se la sede si trova o l’attività prevalente si svolge in un comune della provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci/le socie dovranno essere almeno cinque.