Le descrizioni presenti nell’elenco prezzi informativi sono il risultato di una standardizzazione e non possono essere modificati. Qualora fossero necessarie descrizioni nuove o aggiuntive (anche per la presenza sul mercato di nuovi materiali o nuove tipologie di lavorazioni), per queste sarà necessario redigere una nuova posizione, sulla base di precise giustificazioni, secondo quanto previsto al punto 2.2.1 e punto 3.1.
Nella descrizione delle nuove posizioni, contrassegnate con l’asterisco (*), dovranno essere inoltre evidenziate in grassetto le modifiche apportate rispetto alla corrispondente posizione dell’elenco prezzi informativi.
È altresì vietata la modifica indiretta delle posizioni e relativi prezzi unitari attraverso condizioni e/o previsioni contrattuali dirette a compensare con un’unica posizione prestazioni altrimenti separatamente retribuite secondo l’elenco prezzi o comunque tali da comportare una artificiosa riduzione nell’importo a base d’asta.
Ci si riferisce qui, in via esemplificativa ma non esaustiva:
a) in caso di demolizioni, al mancato compenso degli oneri di discarica, così come previsti dall’elenco prezzi, attraverso la previsione aggiunta negli atti di gara che i suddetti oneri sono ricompresi nel prezzo delle demolizioni;
b) ad attività e lavorazioni previste dall’elenco prezzi ma poste a carico dell’appaltatore, tramite condizioni contrattuali o di gara, senza compenso.
Anche in caso di errori in alcune posizioni del prezziario provinciale (per esempio rinvio a testi legislativi abrogati o modificati, materiali non più a disposizione, indicazioni a unità sbagliate, errori di traduzioni ecc.) il progettista deve modificare in autonomia questi errori, evidenziando in maniera inequivocabile la modifica inserendo l’asterisco (*) ed il testo rispettivo (sottolineando o in grassetto ecc.). Nel caso il rinvio normativo non sia più attuale e comporti ulteriori o diverse prestazioni con riferimento alla voce da correggere, il progettista dovrà procedere con la redazione di nuova voce ai sensi dei punti 2.2.1 e 3 della presente linea guida. Il progettista è chiamato ad informare l’Agenzia Contratti Pubblici di questi errori per un continuo miglioramento del prezziario.