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1. Su richiesta dei singoli mutuatari del mutuo risparmio casa, a far data dal 1° gennaio 2021 è sospesa la restituzione delle rate di mutuo per la durata massima di 12 mesi fino al 31.12.2021. La sospensione della restituzione delle rate è concessa anche ai richiedenti che stipulano il contratto di finanziamento entro il 30.06.2021. La sospensione della restituzione delle rate comprende la quota capitale ed interessi. La durata del mutuo è prorogata per il periodo di sospensione. Per il periodo di sospensione l’istituto di credito è esonerato dall’obbligo di restituire la quota capitale delle rate. La sospensione decorre dal mese in cui la richiesta è stata presentata e non comprende le rate già versate.
2. Su richiesta dei singoli beneficiari del mutuo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera E1) o lettera F1), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, il cui piano di restituzione è in corso, è sospesa la restituzione delle rate in scadenza nei mesi di giugno e dicembre 2021 per 12 mesi. La durata del mutuo è prorogata per il periodo di sospensione. Al fine di garantire gli equilibri finanziari dell’ente, la Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata a limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del capitolo di spesa U08022.0000 per l’esercizio finanziario 2021. Tale limitazione è corrispettiva alle minori entrate per l’importo stimato di euro 100.000,00 rispetto alle previsioni di entrata recate dal bilancio sul capitolo E05300.0180 del bilancio finanziario gestionale della Provincia autonoma di Bolzano per l’esercizio finanziario 2021.
3. La sospensione del pagamento dei canoni e delle spese accessorie per immobili dell'Istituto per l'edilizia sociale con scadenza nel periodo tra il 5 gennaio e il 31 marzo 2021. I pagamenti sospesi sono dovuti, senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 30 settembre 2021. Pagamenti già effettuati non vengono rimborsati. La scadenza dei pagamenti dei canoni di locazione e delle spese accessorie sospesi a seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 248 del 7 aprile 2020 viene posticipata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4. La sospensione della restituzione delle rate di cui ai punti 1 e 2 e del pagamento dei canoni e delle spese accessorie per immobili dell'Istituto per l'edilizia sociale di cui al punto 3 si applica per le famiglie nelle quali almeno un membro ha dovuto sospendere la sua attività lavorativa a seguito delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione di Covid-19, o è stato licenziato o collocato in cassa integrazione per lo stesso motivo. Tali presupposti devono sussistere nel periodo decorrente dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021 in cui il Consiglio dei Ministri ha proclamato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario dovuto al Covid-19 e devono contemplare una durata complessiva di almeno 20 giorni lavorativi. La sospensione vale anche per i locatari di immobili commerciali, costretti a sospendere la loro attività per lo stesso motivo. I presupposti per la sospensione vengono comunicati dalla/dal richiedente attraverso autodichiarazione contestualmente alla richiesta.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.