1. Nell’ambito dei progetti di pubblica utilità possono essere impiegate esclusivamente persone con un’anzianità di disoccupazione di almeno sei mesi, precedentemente selezionate dal Centro di mediazione lavoro territorialmente competente.
2. Nella selezione delle persone il Centro di mediazione lavoro tiene conto dei seguenti criteri, nell’ottica di favorire chi presenti un maggiore svantaggio nella possibilità di inserimento nel mondo del lavoro:
a) età;
b) stato di salute;
c) livello di qualificazione;
d) situazione personale o familiare;
e) anzianità di disoccupazione.
3. L’impiego temporaneo in un progetto di pubblica utilità non costituisce rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, le persone coinvolte mantengono lo stato di disoccupazione e sono tenute al rispetto degli obblighi ad esso connessi, come concordato nel patto di servizio sottoscritto con il Centro di mediazione lavoro competente.
4. L’impiego nei progetti non costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi né per l’assunzione presso enti o aziende pubbliche.