1. Ai sensi dei presenti criteri per progetto pubblicitario e di comunicazione si intende una campagna dedicata a un tema prestabilito.
2. Il premio viene assegnato ogni due anni. La Giunta provinciale determina l’ammontare del premio da assegnare nello specifico programma d’attività della Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne, di seguito denominata Commissione provinciale pari opportunità.
3. La commissione di valutazione di cui all’articolo 9 seleziona il progetto migliore e assegna un premio in denaro al progetto vincitore.
4. Il premio è cumulabile con borse di studio o altre agevolazioni concesse da istituzioni pubbliche o private per lo stesso progetto.