1. Istituti, enti, associazioni e organizzazioni possono beneficiare delle presenti agevolazioni per iniziative ai sensi della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79 e della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche.
2. Il contributo è concesso per iniziative che sono state rinviate, sospese o annullate al fine di prevenire la diffusione del virus Covid-19 o per altre ragioni di natura organizzativa comunque legate al Covid-19, a condizione che l’iniziativa in questione sia già stata realizzata, per almeno tre volte, in passato, in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano e che, alla data del 21 agosto 2020, fosse già stata presentata un’offerta di collaborazione all’ufficio provinciale competente.