1. La liquidazione del contributo avviene previo inoltro di apposita domanda e del rendiconto debitamente predisposto. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il rendiconto è composto da:
a) un elenco riepilogativo dei documenti di spesa per un ammontare almeno pari a quello del contributo concesso. L’elenco deve essere redatto sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e deve contenere:
- per le fatture: il nome dell’azienda, la data, il numero e l'importo della fattura nonché i dati riferiti alla relativa attestazione di avvenuto pagamento, ossia l’importo effettivamente pagato, la data di pagamento e il numero dell’attestazione;
- per le buste paga: elenco dettagliato del personale retribuito nel periodo oggetto del vantaggio economico con la rispettiva indicazione del mese e dell’anno di riferimento, con l’indicazione dello stipendio lordo, degli oneri sociali a carico del datore di lavoro, il totale dei costi salariali pagati nonché i dati relativi al documento di attestazione di avvenuto pagamento.
b) una dichiarazione del/della rappresentante legale del soggetto giuridico richiedente che certifichi che:
- le spese di cui sopra sono state sostenute;
- il soggetto giuridico richiedente è in possesso della relativa documentazione e che la stessa verrà prodotta a richiesta;
- la documentazione di spesa indicata nell’elenco non è stata utilizzata ovvero non sarà utilizzata ai fini della liquidazione di qualsiasi altro finanziamento a carico di enti pubblici.
2. La rendicontazione dei contributi per spese pluriennali avviene, con riferimento all’anno scolastico, separatamente per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno di competenza e dal 1° gennaio al 31 agosto dell’anno successivo.
3. Se la somma delle voci di spesa riportate nell'elenco fosse inferiore all’importo del contributo concesso, il contributo stesso sarà ridotto di conseguenza.