1. Possono beneficiare delle agevolazioni le lavoratrici e i lavoratori autonomi, le imprese individuali, le società di persone o di capitali che svolgono in provincia di Bolzano una o più attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio tra quelle indicate ai commi 2 e 3. Tali attività devono essere svolte quale attività principale e il fatturato da esse derivante deve rappresentare almeno il 70 per cento del fatturato totale dell’impresa richiedente.
2. Hanno diritto a richiedere i sussidi di cui ai presenti criteri le imprese che svolgono una delle seguenti attività:
a) attività delle agenzie di viaggio iscritte nel registro delle agenzie viaggio della Provincia autonoma di Bolzano e dei tour operator (ATECO 79.1);
b) discoteche, sale da ballo e simili (ATECO 93.29.1);
c) altri trasporti terrestri di passeggeri di cui ai codici ATECO 49.31, 49.32 e 49.39.09.
3. Hanno inoltre diritto a richiedere i sussidi di cui ai presenti criteri le imprese che svolgono attività diverse da quelle di cui al comma 2, strettamente attinenti allo svolgimento di prestazioni e servizi forniti in occasione di eventi e manifestazioni. Per tali attività si intendono gli eventi e le manifestazioni a carattere commerciale, promozionale, culturale, religioso, sportivo o di intrattenimento che vengono organizzati da privati o enti pubblici con la partecipazione di più persone. Tra questi eventi e manifestazioni rientrano fiere, mostre, concerti, festival, giubilei, feste, spettacoli di ogni genere e manifestazioni simili. Sono esclusi i mercati e i mercatini delle pulci, le manifestazioni teatrali e cinematografiche.
4. I beneficiari di cui al presente articolo devono soddisfare i requisiti richiesti alle grandi, medie o piccole imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché:
a) avere iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2019;
b) in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (2020), avere realizzato almeno il 70 per cento del fatturato dalla/dalle attività per la quale/le quali viene richiesto il sussidio; tale fatturato non deve essere inferiore a 30.000,00 euro.
5. I sussidi sono concessi in presenza di un calo del fatturato di almeno il 60 per cento nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, degli incassi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Per le imprese di cui al comma 2, lettera c), sono considerati ai fini della determinazione del fatturato anche i corrispettivi per prestazioni imputabili al periodo di riferimento ma fatturate in un periodo diverso. Tali imprese hanno inoltre la facoltà di escludere dal fatturato 2020 come sopra definito, sulla base di idonea documentazione, gli importi relativi a prestazioni svolte anteriormente al 1° marzo 2020. Il metodo di calcolo deve essere il medesimo sia per la valutazione del fatturato dell’anno 2020 che per quella del periodo di riferimento dell’anno 2019. Sono altresì considerate ai fini della determinazione del fatturato del citato periodo le agevolazioni, le indennità e le eventuali altre erogazioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 richieste alla Provincia autonoma di Bolzano o concesse da altri enti pubblici, anche se non ancora percepite.
6. Sono escluse dalle agevolazioni:
a) le imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014) il 31 dicembre 2019;
a1) in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
c) le imprese che prima del 31.12.2019 risultavano in liquidazione, in quanto l’attività ordinaria risultava interrotta a causa di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
d) le imprese che hanno ottenuto il sussidio ai sensi dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle piccole imprese”, di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 270 del 15 aprile 2020, se tale sussidio è almeno pari al 50 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4.