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1. di confermare in modo definitivo l’introduzione sistematica dei voli di soccorso, anche in forma di voli crepuscolari. Il servizio di elisoccorso con almeno un elicottero dovrà essere assicurato da prima dell’alba fino a dopo il tramonto e comunque nei limiti delle effemeridi aeronautiche dell'aeroporto più vicino alla base.
2. di approvare le modifiche dell’articolo 4 comma 1, dell’articolo 5 commi 3 e 4 nonché l’inserimento del comma 5/bis all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30, sub allegato A e costituente parte integrante alla presente.
3. di autorizzare il Presidente della Provincia all’emanazione del relativo decreto.
4. in attesa della conclusione dell’iter amministrativo per la modifica del regolamento sull’organizzazione del Servizio provinciale di elisoccorso i voli crepuscolari sono autorizzati nel mese di giugno 2020, dalle ore 06.00 alle ore 23.00
5. Nell’ambito della deliberazione della G.P. 1401/2017 l’addebito degli interventi di soccorso che comportino il trasporto plurimo di pazienti avviene secondo le seguenti modalità:
a) Trasporti tramite ambulanza (Allegato 1, lettera A della deliberazione della G.P. 1401/2017): il costo degli interventi di cui alle lettere b), c) va suddiviso tra i pazienti trasportati. L’importo fatturato ai sensi della lettera d) va altresì suddiviso tra i pazienti trasportati;
b) Trasporti tramite elicottero (Allegato 1, lettera B della deliberazione della G.P. 1401/2017): il costo totale dell’intervento va suddiviso tra i pazienti trasportati.
6. Si sopprime al medesimo Allegato 1, rispettivamente per i trasporti tramite ambulanza (lettera A) e tramite elicottero (lettera B) il primo punto al paragrafo ”Regole di tariffazione generali” recante «le tariffe di cui ai punti (…) s’intendono per singolo paziente trasportato».
7. Al terzo punto del paragrafo ”Regole di tariffa-zione generali” rispettivamente per i tra-sporti tramite ambulanza (lettera A) e tramite elicottero (lettera B), dopo le parole «(…) vengono addebitate le tariffe previste per ciascun mezzo utilizzato» si inserisce il nuovo periodo «e che abbia effettivamente trasportato il/i paziente/i. Laddove l’intervento si concluda sul posto, l’addebito avviene esclusivamente per il mezzo di soccorso che attesta l’esito finale dell’intervento.».
8. L’addebito delle tariffe di cui alla deliberazione della G.P. 1401/2017 non avviene nei confronti dell’accompagnatore del paziente, ruolo che l’Azienda sanitaria dovrà inquadrare tramite regolamentazione interna.
9. Si provvede alla pubblicazione della presente deliberazione per estratto (limitata ai punti dal 5 al 10 della parte dispositiva) nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e s.m.i. in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
10. Il presente provvedimento viene inviato digitalmente all’Azienda Sanitaria per la sua implementazione e diffusione a tutti gli interessati interni ed esterni.