Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è composta da una presidente o un presidente e due componenti e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del bando.
La commissione esaminatrice è integrata da un esperto e/o esperte nell’ambito dell’informatica e nella lingua inglese.
La composizione delle commissioni è tale da garantire la presenza di entrambi i generi, salvi i casi di motivata impossibilità.
La commissione può essere altresì integrata con altri esperti o esperte nelle materie oggetto del presente concorso.
2. La presidente o il presidente è scelto tra:
• magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato,
• dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dalla competente Intendenza scolastica, che ricoprano o abbiano ricoperto l'incarico di direttore/direttrice generale o di ripartizione nell'amministrazione pubblica provinciale,
• professori di prima o seconda fascia di università statali e non statali.
In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi, da dirigenti scolastici utilizzati in base alle norme vigenti dall’Amministrazione provinciale, da enti dipendenti dalla Provincia ovvero dalle Università, da dirigenti tecnici o da dirigenti scolastici con incarico ispettivo o da dirigenti scolastici con un’anzianità nel ruolo dirigenziali di almeno dieci anni.
3. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici con un’anzianità nei ruoli dirigenziali di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici con incarico ispettivo, i dirigenti scolastici utilizzati in base alle norme vigenti dall’Amministrazione provinciale, da enti dipendenti dalla Provincia ovvero dalle Università, oppure fra i dirigenti della pubblica amministrazione con provata competenza nelle materie oggetto del concorso, in ogni caso con un'anzianità nei ruoli dirigenziali di almeno cinque anni.
4. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati indifferentemente tra i professori universitari di inglese di prima o seconda fascia ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento per le classi di concorso di inglese, preferibilmente titolari e in servizio in altra provincia e/o Direzione provinciale, in quest'ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
5. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A041 preferibilmente titolari e in servizio in altra provincia e/o Direzione provinciale, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
6. Per ogni componente della commissione è nominato un componente supplente.
7. Le funzioni di segretario o segretaria sono svolte da personale appartenente almeno alla VI qualifica funzionale della Provincia autonoma di Bolzano.