Con deliberazione della Giunta provinciale n. 586 del 20.5.2014 è stata approvata la convenzione per la gestione dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti tra la Provincia Autonoma di Bolzano e la Eco Center S.p.A..
L’art. 8, comma 6 b di suddetta convenzione prevede che, sulla base di criteri stabiliti dalla Provincia, ogni anno con decreto assessorile vada determinata la quota variabile del canone annuale per la gestione dell’impianto di termovalorizzazione di Bolzano entro un tetto massimo di euro 7.000.000, IVA esclusa.
L’art. 8, comma 7 di suddetta convenzione prevede che con decreto assessorile siano stabiliti i criteri determinativi delle altre spese connesse all’impianto. Il medesimo decreto fissa anche il contributo per il Comune in cui ha sede l’impianto.
Il gestore dell’impianto è obbligato, in ogni caso, a efficientare i propri costi operativi seguendo le scelte e le indicazioni strategiche della Provincia. Il Gestore non ha scopo di lucro e deve avvicinare quanto più possibile i prezzi ai costi marginali - come per altro previsto dagli affidamenti in-house (vedi relazione ex art. 34 dl. 179/2012 allegata alla delibera 586/2014).
In base al principio di efficientamento della gestione dell’impianto i costi medi e i costi marginali del breve periodo devono corrispondere ai costi previsti per il periodo medio (se non lungo). Sarà così mantenuto, se non migliorato, l’equilibrio economico e finanziario di cui al piano economico finanziario (PEF), nel rispetto del vincolo di bilancio, senza rincorrere metodiche utilitaristiche o a ulteriori servizi resi - iure privatorum.
Il Comune di Bolzano riceve un indennizzo quale Comune sede dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti.
Per garantire una tariffa per lo smaltimento rifiuti unitaria è opportuno compensare i costi di trasporto in funzione delle rispettive distanze dei Comuni ovvero dei Comprensori all’impianto di termovalorizzazione. Tali costi rientrano nella definizione di cui all’art. 8 comma 7 della citata convenzione.
Per garantire una tariffa unitaria in Alto Adige è opportuno ridistribuire i costi di gestione delle stazioni di trasbordo presenti in Provincia di Bolzano tra tutti i comuni conferitori all’impianto e fatti rientrare nella definizione di cui sopra.
Con deliberazione 1382/2016 è stata stabilita l’indennizzo per il comune di Bolzano, pari a 6% di 81 € per ogni tonnellata di rifiuto urbano conferito; 20 € per ogni tonnellata di rifiuto conferito dalla Provincia autonoma di Trento; 6% di 90 € per ogni tonnellata di rifiuto speciale conferito all’impianto.
Ritenuto opportuno elaborare e determinare ai sensi dell’art. 8, commi 6b e 7 della “convenzione per la gestione del termovalorizzatore di Bolzano”, i criteri per il calcolo della quota variabile del canone della gestione, nonché quelli per il rimborso di altre spese inerenti all’impianto e il contributo per il Comune in cui ha sede l’impianto.
Il Consiglio dei Comuni in data 16.12.2020 ha rilasciato parere positivo alla bozza di delibera.
L’Avvocatura della Provincia in data 12.05.2020 ha rilasciato parere positivo alla bozza di delibera.
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. di approvare i criteri ai sensi dell’art. 8 della convenzione n. 1660 del 21.05.2014 approvata con delibera n. 586 del. 20.05.2014, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.