1. Il collegio dei docenti integra, ove necessario, i criteri di valutazione delle alunne e degli alunni e li pubblica sul sito internet della scuola.
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione delle alunne e degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
3. È possibile non procedere alla valutazione delle attività laboratoriali della quota opzionale obbligatoria e facoltativa, così come non procedere alla valutazione delle attività extrascolastiche riconosciute, se non effettuate a distanza.
4. Il consiglio di classe con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva, se ella/egli durante il periodo didattico in presenza non ha frequentato regolarmente o ha frequentato solo sporadicamente le attività didattiche e ella/egli ha perseguito questo comportamento anche nel periodo della didattica a distanza, per cause non imputabili alla mancanza di attrezzature tecniche o difficoltà tecniche, e di conseguenza non sussiste un congruo numero di elementi valutativi.
5. Ove necessario, sulla base delle disposizioni emergenziali, le riunioni degli organi collegiali si svolgono in modalità a distanza.