1. Le misure di cui all’articolo 1 sono applicabili a tutti i finanziamenti concessi ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, e in essere alla data di approvazione dei presenti criteri o che verranno concessi ai sensi della citata legge entro il 31 dicembre 2020.
1/bis. Le misure di cui all’articolo 1, comma 2, sono applicabili a tutti i finanziamenti concessi ai sensi della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e successive modifiche, e in essere alla data di approvazione dei presenti criteri o che verranno concessi ai sensi della citata legge entro il 31 dicembre 2020.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano a tutte le domande giacenti al momento di approvazione dei presenti criteri e il cui procedimento di concessione o liquidazione non è ancora concluso, nonché a tutte le domande che verranno inoltrate a partire dalla data di approvazione dei presenti criteri e fino al 31 dicembre 2020.