1. La voltura della concessione è ammessa nei casi di mera modifica della denominazione, della forma societaria o del rappresentante legale del concessionario (ad es. amministratore di condominio o rappresentante di associazioni) oppure per le richieste di voltura presentate dagli eredi nei seguenti casi:
a) per le concessioni non concernenti attività a scopo produttivo o di lucro;
b) per le concessioni relative ad attività agricola esercitata dalla famiglia.
2. In tutti gli altri casi la richiesta di voltura è considerata come nuova domanda di concessione.