...omissis...
- di stabilire le seguenti disposizioni aggiuntive sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in agricoltura con efficacia a partire dalla pubblicazione della presente delibera, e rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2021 per il punto 10:
1. Fatte salve le prescrizioni vincolanti sull’etichetta dei prodotti fitosanitari il trattamento con prodotti fitosanitari nelle colture arboree e cespugli in pieno campo con atomizzatori muniti di una predisposizione di ugelli deve essere eseguito soltanto con atomizzatori che sono muniti di ugelli ad iniezione d’aria a getto piatto con un angolo di spruzzo tra 80° e 90° su tutte le posizioni degli ugelli.
2. Sono esonerati dall’obbligo di cui al punto 1 atomizzatori per i trattamenti con prodotti fitosanitari negli impianti di ciliegio e di piccoli frutti dal momento della chiusura totale della rete antinsetto e del telo antipioggia.
3. In frutticoltura per gli impianti ad aiuole ossia a file multiple con almeno quattro file ovvero alberi tra gli interfilari e una superficie minima di 2.000 m2 vale l’obbligo di utilizzare almeno alle tre posizioni più alte dei getti esclusivamente ugelli a getto piatto ad iniezione d’aria con un angolo di spruzzo tra 80° e 90.
4. Gli atomizzatori devono avere inoltre la seguente attrezzatura minima:
a) un sistema di distribuzione dell’aria a getto portato a torretta:
Per la frutticoltura il sistema di distribuzione dell’aria a getto portato a torretta deve avere un'altezza minima di 1,8 m misurata da terra. Nella viticoltura e nella coltivazione di piccoli frutti il sistema di distribuzione dell’aria a getto portato a torretta o l'ugello più alto del sistema fisso o mobile di distribuzione a getto portato deve avere un'altezza minima di 1,1 m misurata da terra.
b) un sistema di filtraggio a risciacquo automatico o manuale, con un filtro avente maglie coerenti con le caratteristiche degli ugelli impiegati. Le maglie non devono comunque essere inferiori agli 80 mesh;
c) una paratia, deviazione o chiusura del flusso d’aria almeno su un lato dell’atomizzatore. Per i blocchi di ugelli deve inoltre essere possibile la chiusura e l’apertura sul lato sinistro e destro in modo indipendente.
Gli allestimenti degli atomizzatori sopra indicati secondo i punti a) e b) devono essere documentate tramite certificati della ditta produttrice o della ditta fornitrice oppure da officine autorizzate. In alternativa possono emettere il relativo certificato anche i Centri Prova ufficialmente autorizzati per il controllo funzionale delle macchine irroratrici.
5. In viticoltura e nella coltivazione del kiwi con allevamento a pergola e nella coltivazione delle albicocche non è obbligatorio né un sistema di distribuzione dell’aria a getto portato a torretta né una paratia sulla ventola. Nell'allevamento a spalliera in viticoltura e nei piccoli frutti, fino a un'altezza della parete del fogliame di 2,3 m può essere utilizzato un sistema fisso o mobile di distribuzione a getto portato e non è obbligatoria una paratia sulla ventola, ma soltanto la possibilità di disattivare l’ugello su un solo lato.
6. Le attrezzature con le quali vengono distribuiti i prodotti fitosanitari esclusivamente attraverso il tubo flessibile (lancia a mano), sono esonerate dai vincoli di cui ai punti 1 e 4.
7. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai punti 1 e 4 atomizzatori a tunnel e irroratrici scavallanti con elementi di recupero.
In viticoltura sono esonerati dagli obblighi di cui ai punti 1, 4b) e 4c) anche piccoli irroratrici che raggiungono durante il trattamento di prodotti fitosanitari una velocità massima di lavoro di 3,5 km/h e allo stesso tempo dispongono di un serbatoio di liquido con capacità massima di 130 litri.
8. Tutti i nuovi atomizzatori acquistati dall'entrata in vigore di queste disposizioni devono essere sottoposti entro i primi 12 mesi dall'acquisto a un controllo per la regolazione della miscela di distribuzione in un centro di prova presente sul territorio nazionale e ufficialmente autorizzato.
9. Tutti i nuovi modelli di irroratrice con sistemi di distribuzione dell’aria a getto portato introdotti sul mercato dall'entrata in vigore di queste disposizioni e utilizzati nella Provincia autonoma di Bolzano devono essere sottoposti dal costruttore a un controllo del flusso d’aria in un centro di prova ufficialmente autorizzato e dotato della necessaria attrezzatura.
In alternativa il costruttore deve documentare presentando un report di prova che il nuovo modello garantisce un flusso simmetrico d’aria come previsto dalla norma UNI EN ISO 16119-3.
10. Tutti i nuovi atomizzatori acquistati dall'entrata in vigore di queste disposizioni devono essere sottoposti entro i primi 12 mesi dall’acquisto alla verifica della uniformità di distribuzione verticale del flusso d’aria in un centro di prova presente sul territorio nazionale ufficialmente autorizzato.
11. Dall’entrata in vigore di una norma UNI di riferimento che permette di determinare la deriva potenziale generata dagli atomizzatori, tutti i nuovi modelli di irroratrici con sistemi di distribuzione dell’aria a getto portato utilizzati nella Provincia autonoma di Bolzano devono essere testati secondo questa norma e forniti del relativo report di prova.
Questa prescrizione che tutti i nuovi modelli di irroratrici con sistemi di distribuzione dell’aria a getto portato utilizzati nella provincia di autonoma di Bolzano devono essere testati secondo la sopra indicata norma UNI di riferimento e forniti del relativo report di prova deve ‘essere rispettata entro e non oltre i due anni dalla data della pubblicazione di questa norma UNI di riferimento.
In alternativa un costruttore di modelli di irroratrici con sistemi di distribuzione dell’aria a getto portato può presentare all'Ufficio frutti- e viticoltura un certificato da parte di un ente specializzato in questo settore, pubblico o comunque ufficialmente riconosciuto, che attesta l'equivalenza con la norma di riferimento UNI sopra indicata.
La classe di riduzione della deriva da rispettare sarà determinata in una ulteriore propria delibera della Giunta provinciale.
12. Conduttori che rinnovano o mettono a dimora un nuovo impianto di colture arboree o cespugli adiacenti a colture foraggere, arativi, ortaggi, cereali, piccoli frutti e piante officinali/aromatiche devono piantare siepi per ridurre la deriva. La siepe deve avere una copertura fogliare fitta durante il periodo della vegetazione e aver raggiunto al più tardi dopo 4 anni almeno l'altezza della coltura arborea da trattare.
13. In caso di un nuovo impianto di colture arboree o cespugli su superfici di colture erbacee permanenti, la superficie piantata deve avere una dimensione minima di almeno 3.000 m2 in quanto non siano adiacenti a colture arboree esistenti. Non si applica questa prescrizione a superfici di colture erbacee permanenti che vengono autorizzate al nuovo impianto viticolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base all’assegnazione statale ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015, e successive modifiche. Nel caso della viticoltura i 3.000 m² debbano essere raggiunti entro 5 anni nell’ambito del quadro normativo.
14. In caso di un nuovo impianto di colture foraggere, arativi, ortaggi, cerealicole, di piccoli frutti o erbacee, ad eccezione degli asparagi, all’interno di colture arboree o cespugli, intorno alla nuova area deve essere piantata dal conduttore inoltre una siepe che ha una copertura fogliare fitta durante il periodo della vegetazione e ha raggiunto al più tardi dopo 4 anni almeno l'altezza della coltura arborea da trattare.
15. Sono esonerati dall’ obbligo di impiantare una siepe ai sensi dei punti 12 e 14 solo i conduttori delle aree confinanti interessate che hanno rinunciato per iscritto e di comune accordo all’impianto della siepe. Altresì sono esonerati i conduttori che hanno a disposizione e coltivano entrambi i terreni agricoli confinanti.
16. Almeno la marca, il modello e il numero di serie degli atomizzatori che vengono utilizzati per i trattamenti di prodotti fitosanitari devono essere annotati nel registro dei trattamenti ai sensi dell’articolo 16 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e successive modifiche.
17. Non viene erogata una sanzione amministrativa per l'inosservanza della disposizione del punto 4, se durante un'ispezione viene fornita prova documentale che il relativo adeguamento dell’atomizzatore è prenotato presso un costruttore o un’officina autorizzata.
18. Non viene erogata una sanzione amministrativa per l'inosservanza della disposizione dei punti 8 e 10, se durante un'ispezione viene fornita prova documentale che il relativo controllo dell’atomizzatore è prenotato presso un centro di prova ufficialmente autorizzato.
- la sorveglianza delle disposizioni della presente delibera viene esercitata dalle competenti autorità ai sensi all’ articolo 8 della legge provinciale del 15 aprile 2016, n. 8. Le autorità competenti provvedono all’accertamento delle violazioni e alla loro contestazione, in base alle disposizioni legislativi vigenti. L’assessore competente all’agricoltura ed alle foreste può, in qualsiasi momento, disporre l’effettuazione di una sorveglianza mirata, qualora lo ritenga necessario;
- di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini;
- di revocare la propria deliberazione della giunta provinciale del 9 luglio 2019, n. 578, recante le disposizioni aggiuntive sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
La presente delibera può essere impugnata entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione presso la sezione autonoma di Bolzano del Tribunale amministrativo regionale.