1. La situazione economica del Comune è valutata tenendo conto del rapporto percentuale fra le entrate del Comune ai sensi del comma 2 e le sue spese in conto capitale, con riferimento ai dati dei conti consuntivi nel triennio antecedente alla presentazione della domanda. Sono escluse le spese di investimento rimborsate al Comune dai privati per le zone edilizie abitative e produttive.
2. Sono entrate ai sensi del presente articolo: le somme calcolate in base all’equilibrio di parte corrente di cui alla lettera g) del relativo allegato 10 di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, i contributi di urbanizzazione, le entrate da contributi sul costo di costruzione, le sanzioni per abusi edilizi, le entrate da alienazioni e altre entrate ai sensi dal titolo IV, tipologia 500, categoria 4, del conto consuntivo. Sono escluse le entrate da contributi d’ urbanizzazione per le zone edilizie abitative e produttive, nonché quelle da acquisto terreno per zone edilizie abitative, rimborsate al Comune dai privati.
3. Con decreto dell’assessore/assessora competente nel calcolo della situazione economica si può tener conto anche dell’avanzo di amministrazione con riferimento alle entrate e spese definite ai sensi del presente articolo. Possono inoltre essere definiti livelli minimi di entrate tributarie ai fini del calcolo di cui sopra.