1. Possono beneficiare dei contributi le persone, le istituzioni e le organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede o una struttura organizzativa in provincia di Bolzano o, comunque, svolgere la propria attività in provincia di Bolzano;
b) in caso di istituzioni e organizzazioni, il loro statuto deve contemplare i principi del servizio giovani ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche;
c) devono garantire continuità nello svolgimento della propria attività;
d) non perseguire scopi di lucro.
2. I contributi ordinari e i contributi per progetti possono essere concessi ad:
a) associazioni cui appartengono prevalentemente giovani fino al trentesimo anno di età
b) associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private che, a fini pedagogici, si occupano in modo continuativo e/o in progetti specifici di bambini e ragazzi ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche;
c) gruppi ed iniziative giovanili, a condizione che venga indicata una persona referente responsabile dell’iniziativa;
d) persone fisiche.
3. I contributi per investimenti possono essere concessi ad organizzazioni ed enti pubblici e privati.
4. Tutte le iniziative oggetto di agevolazione devono rivolgersi e tornare a beneficio di un cospicuo numero di bambini e ragazzi, e di conseguenza non devono essere destinate unicamente al gruppo che organizza l’iniziativa.