1. La liquidazione del contributo avviene su apposita domanda, compilata sul modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del soggetto beneficiario o dalla singola persona beneficiaria; la liquidazione è effettuata dopo che è stata presentata tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione.
2. Prima della liquidazione l’Ufficio provinciale Servizio giovani verifica se la documentazione contabile presentata per la rendicontazione
a) si riferisce all’attività, al progetto o all’investimento approvato e realizzato;
b) è congrua e pertinente;
c) si riferisce all’anno di concessione del contributo.
3. L’Ufficio verifica inoltre l’adeguatezza delle spese sulla base del bilancio presentato.
4. Se le spese effettivamente sostenute sono inferiori alle spese ammesse o se l’attività, il progetto o l’investimento agevolato non è stato realizzato o è stato realizzato solo in parte, il contributo concesso viene revocato o ridotto in proporzione.
5. Se dal ricalcolo delle spese risulta che l’anticipo concesso era superiore all’importo spettante in base alla rendicontazione, la differenza deve essere restituita, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.
6. In casi motivati il direttore/la direttrice di ripartizione competente può autorizzare una riduzione della spesa ammessa senza riduzione del contributo, entro i limiti massimi di finanziamento previsti dai presenti criteri.