1. Il beneficiario assume gli obblighi generali previsti dall’articolo 18 dei criteri di attuazione.
2. Il beneficiario si impegna inoltre a:
a) supportare il ricercatore o la ricercatrice nello svolgimento dell’attività all’estero;
b) comunicare eventuali variazioni al cronoprogramma, con debita motivazione, all’ufficio provinciale competente entro e non oltre il 5 dicembre di ogni anno. In caso contrario l’importo non speso nell’anno è accertato in economia e non sarà più disponibile;
c) comunicare per iscritto e tempestivamente all’ufficio provinciale competente eventuali modifiche della mobilità. La comunicazione deve avvenire prima dell’inizio della mobilità stessa, salvo casi motivati e autorizzati.