1. La rendicontazione deve essere presentata all’ufficio provinciale competente entro 90 giorni dal termine della mobilità.
2. Il contributo è erogato sulla base delle spese sostenute e regolarmente rendicontate. In ogni caso non possono essere superati i limiti massimi previsti all’articolo 7 né quelli del piano finanziario approvato.
3. Ai fini della rendicontazione deve essere presentata la seguente documentazione:
a) la domanda di liquidazione, redatta sul modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente. Il modulo, da compilare in tutte le sue parti, è scaricabile dal sito http://www.provincia.bz.it/innovazione-ricerca/innovazione-ricerca-universita;
b) un elenco dettagliato dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa, firmato dal/dalla legale rappresentante. L’elenco può essere redatto sull’apposito modulo predisposto dall’ufficio competente;
c) una dichiarazione del/della legale rappresentante attestante che:
- le spese sono state effettivamente sostenute;
- i documenti di spesa sono in possesso del beneficiario, che si impegna a conservarli per 10 anni dalla data della loro emissione/registrazione;
- persistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge e che è consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere o di omissione di informazioni dovute;
- non sono state presentate altre istanze di agevolazione né si sono ottenuti vantaggi economici per le medesime spese;
- il periodo complessivo ovvero il numero di giorni trascorsi all’estero dal ricercatore/dalla ricercatrice a scopo di ricerca è confermato;
d) una relazione che illustri l’attività scientifica svolta, con un elenco di eventuali prodotti della ricerca (pubblicazioni realizzate o in corso di stampa, database), i risultati raggiunti, un resoconto sulle reti attivate e utilizzate, eventuali scostamenti dagli obiettivi indicati nella domanda di contributo o eventuali variazioni nello svolgimento delle attività previste nel cronoprogramma;
e) un’attestazione dell’ente/degli enti presso cui si è svolta l’attività di ricerca e che conferma la permanenza del ricercatore/della ricercatrice.
4. La domanda di liquidazione, corredata degli allegati di cui al presente articolo, va redatta sul modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente, scaricabile dal sito http://www.provincia.bz.it/innovazione-ricerca/innovazione-ricerca-universita/. La domanda deve essere presentata all’ufficio provinciale competente secondo le modalità di cui all’articolo 9, commi 3 e 4.