7.1 Esenzione dall’obbligo della frequenza del corso di formazione per l’ottenimento del certificato di abilitazione per l’acquisto ed utilizzo professionale di prodotti fitosanitari.
Sono esentati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione per ottenere il certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari i/le richiedenti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.
Ai fini dell’acquisizione della suddetta abilitazione, i/le richiedenti sono comunque tenuti a superare l’esame di abilitazione.
7.2 Esenzione dall’obbligo della frequenza dei corsi di formazione per consulenti
Sono esonerati dall’obbligo di frequenza del corso e dall’esame per ottenere il certificato di abilitazione come consulenti le seguenti persone:
a) Ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e successive modifiche, se svolgono istituzionalmente un’attività di consulenza di cui al punto 2.3;
b) docenti universitari che operano nell’ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria; tale fattispecie deve essere opportunamente documentata da parte dell’Università;
c) ricercatori delle Università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria, tale fattispecie deve essere opportunamente documentata da parte dell’Università o di altre strutture pubbliche di ricerca.