1. Il contributo è revocato, se dopo la sua liquidazione oppure durante il controllo a campione si accertasse che:
a) mancano i presupposti per la concessione;
b) sono state presentate false dichiarazioni;
c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti di cui all’articolo 11.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere restituito l’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il contributo deve essere restituito in proporzione al periodo di mancato rispetto dell’obbligo, maggiorato degli interessi legali.