1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la competente ripartizione provinciale effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.
2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, la ripartizione provinciale competente può sottoporre a controllo tutti i casi ritenuti dubbi.
4. In caso di accertata irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
5. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n., 17, e successive modifiche.