Parametri di accertamento della situazione di deficitarietá per gli enti locali della Provincia Autonoma di Bolzano
1) Indebitamento del comune e delle società partecipate (garantite in ogni forma dall’ente) superiore a quattro volte le entrate correnti dell’esercizio in corso;
2) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150 per cento delle entrate dei titoli I, II, III;
3) Perdita delle società partecipate in 3 degli ultimi 5 anni;
4) Ricorso all’anticipazione di tesoreria in 3 degli ultimi 5 esercizi;
5) Anticipazione di tesoreria superiore al 25% delle entrate dei primi tre titoli;
6) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nell’esercizio pari all’1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti;
7) Sottocapitalizzazione delle società partecipate (società partecipate con capitale negativo);
8) Riscossione delle entrate proprie in % inferiore al 50% dello stanziato per 5 anni di fila;
9) Volume dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e III superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III;
10) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiore al cinque per cento delle entrate correnti;
11) Volume complessivo delle spese del personale a vario titolo rapportato al volume delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II, e III superiori al 40 per cento per i comuni inferiori ai 5000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5000 a 29999 abitanti e del 38 per cento per i comuni sopra i 29999 abitanti, tale valore è calcolato al netto dei contributi provinciali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto al numeratore e al denominatore;
12) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al cinque per cento dei valori delle spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l’intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.