1. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, sono ammissibili le spese relative alle seguenti iniziative agevolabili:
a) costruzione, ammodernamento e ampliamento di appartamenti per ferie o camere, nonché di locali ad uso comune riservati esclusivamente agli ospiti; sono oggetto di agevolazione esclusivamente gli appartamenti per ferie e le camere con un impianto igienico-sanitario interno completo; sono fatte salve le prescrizioni ai sensi delle norme per la tutela dei beni culturali;
b) costruzione, ammodernamento e ampliamento di locali per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale, in malghe in esercizio, in ristori di campagna e lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente, inclusi i relativi arredamenti installati in modo fisso; questi locali possono essere agevolati solamente se l’azienda agricola raggiunge i requisiti minimi per la contabilità IVA;
c) costruzione, ammodernamento e ampliamento di locali per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli prevalentemente di propria produzione, indifferentemente se questi ultimi sono offerti o somministrati agli ospiti alloggianti solo nell’ambito di un’attività accessoria ai sensi delle disposizioni in materia di agriturismo, oppure se l’attività è svolta anche nell’ambito della vendita diretta di prodotti agricoli nel rispetto delle norme provinciali;
d) acquisto dell’arredamento per appartamenti per ferie e camere, inclusi i locali ad uso comune, nonché per locali per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli di propria produzione, indifferentemente se questi ultimi sono offerti o somministrati agli ospiti alloggianti solo nell’ambito di un’attività accessoria ai sensi delle disposizioni in materia di agriturismo, oppure se l’attività è svolta anche nell’ambito della vendita diretta di prodotti agricoli nel rispetto delle norme provinciali; acquisto di nuovi macchinari, attrezzature tecniche ed impianti per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione prevalentemente dei suddetti prodotti agricoli di propria produzione, nonché spese per sistemi di certificazione della qualità dei prodotti agricoli di propria produzione che l’azienda offre o somministra.
2. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 3, per quanto riguarda studi e ricerche, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative, possono essere ammesse ad agevolazione le seguenti spese per:
a) produzione e pubblicazione di cataloghi;
b) materiale, azioni e manifestazioni promozionali;
c) organizzazione e svolgimento di manifestazioni e convegni;
d) stampa, foto, video, grafica, traduzioni, pubblicazioni e ricerche;
e) annunci, presentazioni in internet e simili;
f) pubbliche relazioni e relazioni con la stampa.