1. Ai fini dell’applicazione del presente regime di aiuti s’intende per:
A) “Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio”: la dichiarazione disciplinata dal decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e denominata di seguito DURP; essa serve per rilevare la situazione economica dei beneficiari degli aiuti, tenendo conto del nucleo familiare del/della richiedente. In deroga a quanto disciplinato dal predetto decreto
a) sono considerati componenti del nucleo familiare:
1) il/la richiedente;
2) la/il coniuge non separata/separato o la/il convivente more uxorio del/della richiedente;
3) i figli minorenni di una delle persone di cui alle lettere a) e b), purché con essa conviventi;
4) i figli maggiorenni di una delle persone di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del 26esimo anno di età, purché con essa conviventi e a carico ai fini IRPEF;
5) i minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso una delle persone di cui alle lettere a) e b);
6) i figli di una delle persone di cui alle lettere a) e b), purché con essa conviventi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, con cecità civile, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
7) i figli di una delle persone di cui alle lettere a) e b), nati dopo la presentazione della domanda, ma prima della concessione definitiva dell’aiuto;
b) la/il convivente more uxorio del/della richiedente fa parte del nucleo familiare, purché conviva nella stessa abitazione e abbia figli in comune, oppure conviva da almeno due anni con il/la richiedente nella stessa abitazione;
c) nel caso in cui il/la richiedente abbia rilevato l’azienda agricola e di conseguenza nella DURP non risulti ancora un reddito agricolo, la DURP viene aggiornata tenendo conto della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda;
d) non si considerano il patrimonio immobiliare e finanziario.
B) “Valore della situazione economica”: ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è il valore che misura la condizione economica del nucleo familiare, di seguito denominato VSE; per la sua determinazione si divide la somma del reddito annuale e del patrimonio, al netto degli elementi di riduzione, per il fabbisogno annuale del nucleo familiare. Per il calcolo del VSE si tiene conto delle deroghe di cui alla lettera A);
C) “Aziende a indirizzo produttivo misto”: le imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria.
D) “Colture specializzate”: le colture agricole coltivate in modo professionale in pieno campo, fatta eccezione per le colture foraggere, la frutticoltura e la viticoltura. Valgono le definizioni di cui al manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole;
E) “Punti di svantaggio”: i punti assegnati ad un’impresa agricola per gli svantaggi naturali che la caratterizzano, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.