1. Le domande di aiuto, redatte sul modulo appositamente predisposto, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell’inizio dei lavori o dell’effettuazione dell’acquisto. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) una dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione della DURP del/della richiedente e del suo nucleo familiare, valida alla data di presentazione della domanda;
b) una dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione di eventuali altre domande di aiuto presso altre amministrazioni pubbliche per la stessa iniziativa;
c) il progetto approvato dal comune con concessione edilizia o altro titolo ai sensi del regolamento edilizio, una relazione tecnica dettagliata e ogni altro adempimento eventualmente previsto dal procedimento di approvazione;
d) un preventivo di spesa dettagliato o in alternativa, per nuove costruzioni, un preventivo di spesa sommario con costi forfettari a metro cubo per volume abitativo oppure a metro quadrato per superficie abitativa, firmato da un libero/una libera professionista abilitato/abilitata;
e) per la parte non edile, la descrizione dell’iniziativa prevista con relativo preventivo di spesa o offerta,
f) il cronoprogramma delle attività.
2. I presupposti qui di seguito indicati, richiesti ai fini della concessione dell’aiuto, devono sussistere nei seguenti momenti:
a) al momento di presentazione della domanda:
1) i presupposti oggettivi di cui all’articolo commi 1 e 3;
b) al momento della concessione dell’aiuto:
1) i punti di svantaggio,
2) i presupposti oggettivi di cui all’articolo 6, comma 1;
3) il carico di bestiame;
c) nel caso in cui si debba temporaneamente sospendere l’allevamento del bestiame per lavori agli edifici ad uso aziendale oppure per cause di forza maggiore, il carico di bestiame minimo di cui all’articolo 6, comma 2, può essere comprovato anche al momento della liquidazione finale dell’aiuto; in tal caso non potrà essere effettuato un pagamento parziale;
d) al momento della liquidazione finale dell’aiuto:
1) i presupposti oggettivi di cui all’articolo 6, comma 1;
2) il carico di bestiame;
3) l’attestazione relativa alla frequenza del corso di cui all’articolo 6, comma 5, per i contributi in conto capitale.
3. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.
4. Se la domanda presentata è incompleta o non soddisfa i presupposti di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, l’ufficio provinciale competente richiede per iscritto la documentazione mancante; se trascorsi 60 giorni dalla relativa richiesta, la domanda non viene perfezionata, essa verrà archiviata.
5. (abrogato con delibera n. 731 del 24.07.2018)
6. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri decorre dalla data in cui sono soddisfatti tutti i presupposti necessari.