(1) Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 15, il comma 3 dell’articolo 30, il comma 5 dell’articolo 34, il comma 2 dell’articolo 36, gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, e i commi 4 e 5 dell’articolo 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche.