(1) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di detti elementi e dichiarazioni, entro al massimo dieci giorni naturali e consecutivi, secondo le linee guida dell’ANAC, non comporta l’applicazione di sanzioni.”